Approvato il Decreto correttivo del Codice del Terzo Settore

Approvato nel Consiglio dei Ministri n. 13 di ieri, 2 agosto 2018, l’esame definitivo del D. Lgs “Disposizione integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106″. Il decreto riguarda principalmente Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. 

In generale, il decreto

  • prevede la proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo spostando così il termine ad agosto 2019 (rispetto a febbraio);
  •  reintroduce l’esenzione dall’imposta di registro delle organizzazioni di volontariato (Odv) per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività,
  • chiarisce il sistema di rendicontazione da adottare per registrare le eventuali attività “diverse” da quelle di interesse generale svolte dagli enti non profit, in particolare il carattere secondario e strumentale di queste attività dovrà essere documentato
    • nella relazione di missione,
    • in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
  • Supera il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per la redazione dello specifico rendiconto previsto ai fini fiscali per le raccolte fondi
  • rafforza la collaborazione tra Stato e Regioni (soprattutto in materia di utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore);
  • fa chiarezza sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale;
  • indica il numero minimo di associati necessario per la permanenza di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato
  • prevede che i privati che effettuano atti a titolo gratuito in trust o fondi speciali costituiti nell’ambito del Dopo di noi (legge 112/2016) beneficino del regime agevolato previsto per le erogazioni alle Odv (detrazione al 35%) . Inoltre potranno continuare ad optare per la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10% previsto per le Odv).