Bonus teatro e spettacoli con scadenza 15 novembre

Ad averne diritto gli esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo che, nel 2020 rispetto al 2019, hanno registrato un calo del fatturato pari almeno al 20 per cento.

Il canale telematico per fare domanda si aprirà il 14 ottobre 2021, e ci sarà tempo fino al 15 novembre per accedere al credito d’imposta. Ad averne diritto gli esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo che, nel 2020 rispetto al 2019, hanno registrato un calo del fatturato pari almeno al 20 per cento.

A definire regole e requisiti per l’accesso al bonus teatro e spettacoli è il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate l’11 ottobre 2021, lo stesso giorno a partire dal quale in zona bianca torna ad essere consentita la capienza al 100 per cento delle sale teatrali.

La ripartenza si affianca all’avvio del credito d’imposta pari al 90 per cento della spesa sostenuta nel 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo.

Ammontano a 10 milioni di euro le risorse disponibili e, in caso di richieste superiori allo stanziamento previsto dal decreto Sostegni, l’ammontare del bonus riconosciuto sarà rideterminato dall’Agenzia delle Entrate.

Si potrà fare domanda telematica all’Agenzia delle Entrate nel rispetto del requisito relativo al calo del fatturato minimo che, nel 2020 rispetto al 2019, dovrà risultare inferiore almeno del 20 per cento.

Successivamente alla scadenza per l’invio delle domande, la palla passerà all’Agenzia delle Entrate, chiamata a verificare se i crediti d’imposta complessivamente richiesti superino o meno il limite massimo di spesa, pari a 10 milioni di euro.

Se le richieste dovessero risultare superiori allo stanziamento previsto, la percentuale del credito d’imposta sarà riparametrata e, stabilisce il provvedimento dell’11 ottobre 2021, sarà l’Agenzia delle Entrate a pubblicare entro il 25 novembre un provvedimento contenente la nuova percentuale del credito spettante.

In ogni caso, il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento contenete la percentuale esatta spettante.