Circolare esplicativa sull’agevolazione prima casa under 36

l documento di prassi fa il punto sui requisiti soggettivi e oggettivi della misura che prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a IVA.

La circolare numero 12 del 14 ottobre 2021 si sofferma sui diversi aspetti dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani.

Il documento di prassi fa il punto sui requisiti soggettivi e oggettivi della misura che prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a IVA.

Destinatari sono i giovani con meno di 36 anni e un ISEE non superiore a 40.000 euro.

I beneficiari potranno usufruire anche dell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

L’agevolazione è ammessa anche per le pertinenze e gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria.

Non si applica, invece, ai contratti preliminari di compravendita, poiché è prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

Sono diversi gli aspetti su cui si concentra la circolare numero 12 del 14 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate, che ha come oggetto l’agevolazione sulla prima casa per giovani under 36.

Il documento di prassi fa il punto sulla misura introdotta dall’articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, ovvero il decreto Sostegni bis.

È inoltre prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Il periodo di validità dell’agevolazione è quello compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022: rientrano nella misura agevolativa gli atti stipulati all’interno di tale arco di tempo.

L’incentivo all’acquisto della casa di abitazione comprende anche le pertinenze, ad esempio box o garage.

Si applica anche agli immobili acquistati tramite asta giudiziaria.

Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate in un precedente documento di prassi, infatti, il perimetro dell’agevolazione contiene esclusivamente gli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

Tra gli aspetti su cui si concentra il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate ci sono i requisiti soggettivi per beneficiare dell’agevolazione.

Il primo è il limite di età di 36 anni: potranno beneficiare dell’agevolazione soltanto i giovani che nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età.

Occorre quindi fare attenzione a due date:

  • la data del trentaseiesimo compleanno;
  • la data del rogito per l’acquisto dell’abitazione.

Ad esempio se il compimento del trentaseiesimo anno avviene nel 2021, e il rogito nello stesso anno, il soggetto non avrà diritto all’agevolazione.

Se invece il rogito viene stipulato nel 2021 e il soggetto compirà 36 anni nel 2022, potrà beneficiare della misura del decreto Sostegni bis.

Per quanto riguarda l’ISEE, invece, il valore non deve superare i 40.000 euro annui.

Il valore è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

La DSU è la dichiarazione che permette di calcolare il valore ISEE.

La validità dell’ISEE ordinario decorrere dal 1° gennaio, o dalla data di presentazione della DSU, al 31 dicembre dell’anno di riferimento. L’ISEE deve essere a disposizione del soggetto prima della data del rogito.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea, infatti, quanto segue:

“è opportuno che nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.”

Per particolari situazioni potrebbe essere necessario l’ISEE corrente (che ha validità sei mesi), quando si verificano i casi:

  • la sospensione, la riduzione o la perdita dell’attività lavorativa;
  • l’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari;
  • una diminuzione superiore al 25 per cento del reddito familiare complessivo (rispetto all’ISEE ordinario);
  • una diminuzione superiore al 20 per cento della situazione patrimoniale (rispetto all’ISEE ordinario).

Tra i vari aspetti trattati dal documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate merita attenzione l’ipotesi di co-acquisto.

Nell’ipotesi in cui due soggetti decidano di comprare insieme una casa, l’agevolazione deve essere calcolata pro-quota.

In altre parole, spetta esclusivamente per la parte relativa al soggetto che risponde ai requisiti richiesti dalla legge.

Analogo chiarimento era già stato fornito dalla circolare numero 38 del 2005, relativa all’applicabilità dell’agevolazione “prima casa” all’acquisto effettuato da coniugi.

Nel caso in cui solo uno degli acquirenti soddisfi le condizioni previste dal decreto Sostegni bis:

  • la sua quota beneficerà dell’agevolazione;
  • la quota del soggetto eventualmente titolare della sola agevolazione “prima casa” beneficerà degli effetti della relativa disciplina;
  • la quota del soggetto non titolare di alcuna agevolazione sconterà le imposte in misura ordinaria.