La pensione sociale è una prestazione di natura assistenziale, istituita dall’articolo 26 della legge 153/69 in favore dei cittadini ultra65enni. A partire dal 1° gennaio 1996 la misura è stata sostituita dall’assegno sociale ma continua ad essere erogata, sussistendone le condizioni, a tutti coloro che l’hanno conseguita entro il 1995 e che, pertanto, attualmente hanno raggiunto un’età non inferiore a 90 anni continuando a versare in condizioni di bisogno economico. Le due prestazioni non vanno, quindi, confuse come talvolta accade.
Le misure sono accomunate dalla circostanza che possono essere erogate in misura piena solo verso soggetti totalmente privi di reddito ma differiscono sia sui livelli di reddito da prendere in considerazione sia riguardo le condizioni di erogazione del sostegno che premiano in misura maggiore rispetto alla pensione sociale i titolari di assegno sociale coniugati. In particolare, per quanto riguarda la pensione sociale, il sussidio resta concesso in favore dei soggetti privi di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di importo non superiore a quello della pensione sociale stessa. Al pari dell’assegno sociale per avere diritto alla pensione sociale l’interessato deve risultare residente in Italia e spetta per 13 mensilità l’anno.
Nel 2021 l’importo mensile pieno della pensione sociale è pari a 379,33 € valore che può essere conseguito solo dai titolari sprovvisti di altri redditi o, se coniugati, dai titolari sprovvisti di redditi personali e con un reddito annuo coniugale inferiore a 12.059,18 euro. Il sostegno viene perduto qualora il reddito annuo personale splafoni i 4.931,29 euro, indipendentemente dal reddito coniugale, oppure qualora il reddito personale pur restando al di sotto della predetta soglia, cumulato con quello del coniuge superi i 16.990,47 euro. La prestazione si riduce invece di un importo mensile variabile qualora il reddito annuo personale risulti inferiore a 4.931 euro e quello coniugale entro i 16.990 euro annui (si veda la tavola sottostante).
I redditi
Rispetto all’assegno sociale per il quale occorre valutare tutti i redditi percepiti sia dal titolare che dal coniuge, anche quelli esenti da Irpef, la pensione sociale prevede criteri leggermente diversi per gli interessati. In particolare l’articolo 26 della legge 153/1969 indica che i redditi rilevanti ai fini della concessione della prestazione sono quelli soggetti ad Irpef in generale, con l’esclusione del reddito della casa di abitazione e delle indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili) nonchè degli arretrati soggetti a tassazione separata (es. TFR). Tuttavia nel solo reddito personale, l’INPS considera anche la pensione di guerra, la rendita Inail e tutte le “rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali con carattere di continuità”.
L’incremento della pensione sociale
Anche la pensione sociale, lo si ricorda, può beneficiare delle maggiorazioni sociali previste ai sensi dell’articolo 2 della legge 544/1988, dell’articolo 70 co. 4 della legge 388/2000 e dell’articolo 38 della legge 448/2001 in favore dei soggetti in condizione disagiata. In particolare i soggetti in questione, che ormai hanno tutti superato la soglia dei 75 anni, possono godere di un bonus aggiuntivo di 272,69 euro se posseggono un reddito personale inferiore a 8.476 euro o, se coniugati, un reddito personale inferiore al predetto valore e quello coniugale inferiore a 14.459 euro.