Stralcio debiti fino a 1.ooo Euro, Comunicazione dell’Agenzia Delle Entrate Riscossione

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha diramato un comunicato stampa ufficiale in cui interpreta la nuova norma sullo stralcio dei debiti fino a 1000 euro ("pace fiscale") delle cartelle, multe, ecc del periodo compreso tra il 2000 ed il 2010.

Con il comunicato stampa ufficiale di oggi 9 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso nota l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria in merito all’articolo 4 del DL 119/2018 e relativo allo stralcio dei debiti fiscali (cartelle) di importo fino a mille euro e relative al periodo compreso tra il 2000 ed il 2010.

Ecco il testo ufficiale del provvedimento:

“L’articolo 4 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede “lo stralcio” dei debiti di importo fino a 1.000 euro.

In particolare, è disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Una volta effettuato l’annullamento, il contribuente potrà verificare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata.

Il Decreto Legge specifica che lo stralcio fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione.

In particolare:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 (data dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018) restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:

  • ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
  • a debiti scaduti o in scadenza;

In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.”